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Legge 27/12/2006 n. 296
e), della legge 5 agosto 1978 n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilitą indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gią assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978 n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente é assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti. territoriali. 1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione. 1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitą
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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